(massima n. 1)
L'irreperibilità considerata dall'art. 159 c.p.p. non va intesa in senso assoluto, ma ha natura processuale, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorità procedente, dopo aver eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell'imputato. Da ciò discende che la legittimità delle notificazioni, eseguite nelle forme stabilite per l'imputato irreperibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalità furono adempiute, ossia con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza eventuali successivi avvenimenti che modifichino la situazione preesistente.