(massima n. 1)
L'irreperibilitą considerata dall'art. 159 c.p.p., non va intesa in senso assoluto, ma ha natura peculiare, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autoritą procedente, dopo aver eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva.