(massima n. 1)
La dichiarazione di giacenza dell'ereditą, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell'art. 528 c.c., che il chiamato all'ereditą non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso č necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all'ultimo, eventuale e necessario (lo Stato), sino alla devoluzione dell'ereditą.