(massima n. 1)
È valida la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, anche se detenuto, eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo, c.p.p., mediante deposito dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora, il consegnatario della comunicazione sia la moglie convivente che accetta l'atto e lo stato di detenzione non risulti dal processo. La notificazione all'imputato detenuto per altra causa è nulla, infatti, soltanto se effettuata con il rito degli irreperibili, che richiede una completa e articolata indagine, anche presso l'amministrazione penitenziaria centrale, dalla quale non può risultare lo stato di detenzione del soggetto.