(massima n. 1)
Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60 (secondo cui, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli non abbia eletto un domicilio ed abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e, atteso che detta norma: a) trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore; b) lascia libero l'imputato di interromperne in ogni momento l'automatismo, mediante l'elezione di domicilio; c) lascia immutata la possibilitą di rinnovazione dell'avviso di udienza, nel caso previsto dall'art. 420 bis c.p.p.; d) non impedisce, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., quale novellato proprio per renderlo conforme alle norme internazionali.