(massima n. 1)
L'art. 157, terzo comma, c.p.p., che riproduce l'art. 169, terzo comma, c.p.p. 1930, va interpretato nel senso che la lettera raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dā notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto mediante consegna al portiere č prescritta soltanto per le notificazioni all'imputato e non anche per le notificazioni al difensore.