(massima n. 1)
A norma dell'art. 157, comma 3, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 153 e segg. del codice di rito — e quindi anche ai difensori — avviene mediante consegna di copia dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell'eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.