(massima n. 2)
La mancanza dell'indicazione di convivenza, nella relazione dell'ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell'atto non è in sé causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza del rapporto voluto dalla legge tra destinatario dell'atto e persona che lo riceve materialmente, affievolendola senza escluderla, posto che la consegna sia avvenuta a persona rinvenuta nell'abitazione del destinatario. In tale ipotesi l'esistenza di un rapporto di convivenza, anche se temporaneo, può essere desunta da ulteriori elementi, come i rapporti familiari tra chi abita nella casa e il consegnatario. (Fattispecie nella quale la consegna dell'avviso di cui all'art. 157, comma ottavo, c.p.p., era avvenuta al cognato del destinatario, la cui presenza nell'abitazione è stata ritenuta integrare la presunzione di una temporanea dimora presso il congiunto).