(massima n. 1)
In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p.p., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario.