(massima n. 1)
Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullitą della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso la diversa realtą da lui prospettata. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione delle norme in quanto la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del figlio dell'imputato dichiaratosi convivente, mentre l'allontanamento dal domicilio familiare era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto stesso).