Cassazione penale Sez. III sentenza n. 589 del 7 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La pluralità dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attività professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, c.p.p., può avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralità dei luoghi non è incompatibile con quella continuità di esercizio professionale che è richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non è necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (quale un cantiere di una società di costruzione, stabile e in piena attività). Pertanto, la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna a un dipendente, è pienamente valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dal citato art. 157 comma 1.

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