(massima n. 3)
L'esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell'unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli artt. 211 e 212 c.p., dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., dell'internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 657 stesso codice, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva.