(massima n. 1)
Poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione nell'ambito dell'esecuzione deve compiersi con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 666, terzo comma, c.p.p., effettuata al difensore nominato di ufficio dopo che erasi constatata l'impossibilitą di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilitą previsto dall'art. 159 c.p.p.