(massima n. 2)
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998, n. 346 della Corte costituzionale - con la quale č stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneitā delle altre persone abilitate a ricevere il plico) venga data notizia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalitā prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autoritā di cosa giudicata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalitā contemplate dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimitā).