(massima n. 2)
Il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo all'intera gestione tutelare, in quanto il mandato generale importerebbe la sostituzione radicale di un'altra persona al tutore. Egli può, però, conferire a terzi mandati relativi al compimento di singoli atti, in quanto, conferendo ad altri l'incarico di compiere singoli atti giuridici, non opera, contro il divieto della legge, alcuna sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni - intesa come autonoma e unitaria gestione del patrimonio dell'incapace - ma si avvale, volta per volta, dell'opera altrui secondo un criterio di opportunità e di convenienza, che può coincidere con la più oculata salvaguardia degli interessi del suo rappresentato. Il che naturalmente non lo esime dalla responsabilità sancita dall'art. 382 c.c., essendo, in ogni caso, fermo il suo obbligo di amministrare il patrimonio dell'incapace con la diligenza del buon padre di famiglia.