(massima n. 1)
La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilitą del ricorso, atteso che essa č validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.p., non sia stata «pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».