(massima n. 1)
La notifica dell'avviso dell'udienza di riesame diretta all'imputato non è valida se effettuata mediante telefax, seppure il ricevente non sia l'imputato medesimo ma il suo difensore nella qualità di domiciliatario, perché l'impiego di mezzi tecnici, come il telefax, è consentito solo nel caso in cui occorra provvedere alla notificazione a persona diversa dall'imputato.