(massima n. 1)
In caso di notificazioni urgenti a mezzo di telefono, dirette ad assicurare la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato all'udienza di convalida, la disposizione dell'art. 391, comma secondo, c.p.p. opera in deroga a quella dell'art. 149, comma quinto, stesso codice, nel senso che basta il mancato reperimento del difensore nominato (di fiducia o d'ufficio) in uno dei luoghi dallo stesso indicati a norma dell'art. 65 att. c.p.p., per procedere alla nomina di sostituto ex art. 97, comma quarto, c.p.p., non occorrendo in tale caso seguire la procedura sostitutiva della notificazione mediante telegramma prevista per le altre persone dal citato art. 149.