(massima n. 2)
In tema di arresto in flagranza, nessuna formalitā č prevista per l'informazione che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono dare al difensore a norma dell'art. 386, comma secondo, c.p.p. e nessuna sanzione processuale č prevista per l'eventuale inadempimento di tale dovere. (Nella specie č stato rigettato il ricorso avverso la convalida dell'arresto per nullitā del provvedimento per mancata conferma, con telegramma, dell'avviso telefonico al difensore).