(massima n. 1)
In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telegrafo, la prova dell'avvenuta comunicazione risulta dalla produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. c.p.p., nonché dall'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione, non essendo sufficiente per la verifica del rispetto del termine di comparizione la sola prova della spedizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che non aveva accertato la ricezione del telegramma di comunicazione dell'udienza fissata per il riesame di misura cautelare, da parte di uno dei difensori, nel termine stabilito dall'art. 309, comma 8, c.p.p.).