(massima n. 1)
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 c.p.p. non contiene espressa previsione sulle formalitā del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicchč č valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 c.p.p. sena che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.