(massima n. 2)
In caso di avviso dato o notificato con il mezzo del telefono, a norma dell'art. 149, primo comma, c.p.p., qualora emerga una discrepanza tra l'annotazione del contenuto della telefonata, così come risulta dalla certificazione della cancelleria, e quella eseguita dalla segreteria del difensore, prevale la prima indicazione, in quanto assistita da fede legale privilegiata, facendo prova fino a querela di falso. (Nella specie, dall'annotazione eseguita dalla cancelleria risultava che la comunicazione dell'ufficio indicava che l'interrogatorio dell'imputato era stato fissato alle ore 9,30, mentre dall'annotazione della segreteria del difensore risultava che l'interrogatorio sarebbe stato fissato alle ore 10.00).