(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari personali, l'avviso prescritto per il difensore della data fissata per l'udienza dall'art. 309, comma 8, c.p.p., qualora sia stato (irritualmente) notificato a mezzo del telefono deve essere confermato a mezzo di telegramma, a norma dell'art. 149, comma 4, c.p.p., derivandone altrimenti la nullità della notifica stessa, nullità che si comunica al provvedimento del giudice del riesame, ma non anche all'ordinanza custodiale perché non addebitabile all'organo che dispone la notificazione irritualmente effettuata ma soltanto all'organo che la effettuò.