(massima n. 1)
La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare personale — stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela dello status libertatis — può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fonogramma e telegramma; in tale ultimo caso la prova della avvenuta comunicazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 att. c.p.p., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 c.p.p., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea ad invalidare l'avviso telegrafico dell'udienza di riesame, ritualmente trasmesso, la circostanza che non fosse stato possibile recapitare tempestivamente il telegramma a causa della «chiusura» dello studio del difensore di fiducia, sul quale incombeva l'onere di tenere a disposizione presso il proprio recapito persona idonea a ricevere gli avvisi e le notifiche di cui la legge prevede l'urgenza).