(massima n. 1)
In tema di notificazioni a mezzo del telefono, non possono avere rilevanza, ai fini della validità degli atti, la comunicazione del luogo della data e dell'ora dell'udienza di convalida effettuata telefonicamente con messaggio registrato sulla segreteria telefonica del difensore di fiducia, non seguita dalla conferma a mezzo di telegramma, e la nomina del difensore d'ufficio, qualora si deduca l'illegittimità del procedimento di notificazione ma non si contesti di aver avuto, comunque, tempestiva conoscenza dei dati sopra indicati relativi all'udienza. In tal caso si realizza, infatti, quella situazione di effettiva conoscenza dell'atto del procedimento da compiere che nella procedura di convalida dell'arresto può essere assicurata anche con forme diverse da quelle ordinariamente prescritte per le notificazioni.