(massima n. 1)
In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, c.p.p., la prova richiesta ai fini della sua validitā ed efficacia č costituita, exart. 55 disp. att. c.p.p., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non č richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.