(massima n. 1)
In tema di forme della notificazione la disposizione dell'art. 148 comma quinto c.p.p. riguarda soltanto i provvedimenti per i quali la lettura č espressamente prevista, come la decisione del giudice dell'udienza preliminare (art. 424 comma 2), la sentenza dibattimentale (art. 543 comma 3 c.p.p.), nonché gli avvisi dati verbalmente dal giudice. In ogni caso della lettura o dell'avviso dev'esser fatta menzione nel processo verbale. La lettura dei provvedimenti cautelari non č invece compresa in tale previsione. Pertanto la notificazione del provvedimento cautelare (art. 309 comma 1 c.p.p.) o dell'avviso di deposito di esso (art. 309 comma 3 c.p.p.) non ha nella legge alcun equipollente, tanto meno agli effetti del decorso del termine per impugnare.