(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, dovendosi considerare la richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell'imputato come proveniente comunque dalla «parte» che si identifica nell'imputato medesimo, deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto di cui all'art. 324, comma 2, c.p.p., secondo cui detta richiesta, quando l'imputato non sia detenuto o internato ovvero non abbia gią dichiarato o eletto domicilio ovvero ancora non si sia proceduto a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.p., deve contenere l'indicazione del domicilio al quale dovrą essere inviato l'avviso previsto dal successivo comma 6 dello stesso art. 324. Ne deriva che, in mancanza di siffatta indicazione, legittimamente la notifica di detto avviso all'imputato potrą esser effettuata mediante consegna al difensore.