(massima n. 2)
Non č causa di nullitā delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche la mancata sottoscrizione, in ciascuna pagina del verbale, del perito trascrittore. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha argomentato dal fatto che l'art. 268, comma 7, c.p.p. dispone che la trascrizione delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche da acquisire al processo deve essere effettuata osservando i modi e le garanzie previsti per l'espletamento della perizia e che nelle disposizioni che regolano l'espletamento della perizia non č prevista la firma di ciascun foglio dell'elaborato e, comunque, alcuna sanzione per l'omissione di tale firma).