(massima n. 1)
Il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato ma dalla oggettiva constatazione dell'impossibilitā o difficoltā di comprendere la lingua italiana, impossibilitā che deve essere dichiarata e dimostrata. Peraltro, ove detta impossibilitā sia sussistente (id est dichiarata e dimostrata) ed il giudice si rifiuti di provvedere in conformitā, la nullitā che consegue ha carattere relativo ed č come tale sanata dall'acquiescenza del difensore.