Cassazione penale Sez. III sentenza n. 88299 del 23 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato ma dalla oggettiva constatazione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata. Peraltro, ove detta impossibilità sia sussistente (“id est” dichiarata e dimostrata) ed il giudice si rifiuti di provvedere in conformità, la nullità che consegue ha carattere relativo ed è come tale sanata dall'acquiescenza del difensore.

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