(massima n. 1)
La mancata traduzione dell'ordinanza che applica ad un cittadino straniero, che non comprende la lingua italiana, una misura cautelare configura una nullitą a regime intermedio, che tuttavia risulta sanata qualora l'interessato abbia successivamente esercitato il proprio diritto di difesa in modo tale da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento cautelare. (Fattispecie in cui nel ricorso al Tribunale del riesame l'indagato non si era limitato a rilevare l'omessa traduzione dell'ordinanza, ma aveva altresģ eccepito l'incompetenza territoriale del giudice che l'aveva emessa, dimostrando cosģ, secondo la Corte, di essere stato reso edotto delle ragioni che avevano determinato l'emissione del provvedimento impugnato).