(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, č onere dell'estradando, che ha interesse alla traduzione nella lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione. Ne consegue che il ricorso avverso tale sentenza, di cui non č stata richiesta la traduzione, consuma tale facoltā, presupponendone la mancanza di interesse.