(massima n. 1)
Dalla mancata convalida del fermo non discende, stante l'assenza di una espressa previsione legislativa, l'inutilizzabilità o la nullità degli atti d'indagine compiuti dalla polizia giudiziaria in costanza di esecuzione della misura pre-cautelare. (Fattispecie in cui dopo il fermo — poi non convalidato per carenza del pericolo di fuga — veniva redatto dalla polizia giudiziaria un verbale in cui la persona offesa riconosceva i fermati quali autori del reato poco prima denunciato).