(massima n. 1)
Lo straniero, pur quando non abbia conoscenza della lingua italiana, non ha diritto a che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa nei suoi confronti sia accompagnata dalla traduzione in una lingua a lui nota, essendo la sua tutela assicurata dall'art. 94, comma 1 bis, att. c.p.p. (in base al quale il direttore dell'istituto penitenziario deve accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento custodiale, illustrandogliene, a tal fine, se occorre, il contenuto); disposizione, questa, la cui eventuale inosservanza diviene, peraltro, irrilevante qualora trattasi di ordinanza emessa all'esito di udienza di convalida del fermo o dell'arresto, nel corso della quale l'interessato, assistito dall'interprete, abbia avuto piena contezza delle accuse mosse a suo carico e degli elementi a sostegno delle stesse.