(massima n. 1)
Il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana è riconosciuto dall'art. 143 primo comma c.p.p. per quegli atti attraverso i quali egli deve essere messo in grado di conoscere e comprendere l'accusa formulata contro di lui e per gli atti del procedimento cui sia chiamato a partecipare e non invece per quegli atti che l'imputato decida di redigere nel proprio interesse, quale l'atto di impugnazione, per i quali può e deve provvedere alla traduzione a sua cura.