(massima n. 1)
In base al testuale tenore dell'art. 143, comma 1, c.p.p., secondo cui l'imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto all'assistenza di un interprete «al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa», deve escludersi che gią all'atto dell'arresto in flagranza di uno straniero non a conoscenza della lingua italiana si debba provvedere a farlo assistere da un interprete, atteso che, per un verso, l'arresto in flagranza non comporta la immediata «formulazione» di un'accusa a carico dell'arrestato, avendo luogo la medesima soltanto con l'interrogatorio che il giudice deve effettuare in sede di convalida dell'arresto, nell'osservanza delle forme previste dall'art. 65 c.p.p. (tra cui, in particolare, la contestazione del fatto «in forma chiara e precisa»); per altro verso, non puņ neppure dirsi che l'arresto in flagranza sia un atto al quale «partecipi» l'arrestato, dal momento che questi non puņ che limitarsi a subirlo, spettando l'iniziativa dell'atto medesimo ed il suo compimento solo ed esclusivamente alla polizia giudiziaria.