(massima n. 1)
L'omissione dell'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p. non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416, comma 1, c.p.p. (nella formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997 n. 234 e antecedente alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 17 della legge 16 dicembre 1999 n. 479), qualora l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia a suo tempo reso l'interrogatorio «di garanzia» ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente interrogato ovvero non siano stati compiuti dal pubblico ministero ulteriori atti d'indagine dai quali derivasse, ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell'atto.