(massima n. 1)
Avuto riguardo alla valorizzazione del principio del contraddittorio operata dal riformulato art. 111 Cost., deve ritenersi che la procedura camerale partecipata, quale prevista dall'art. 127 c.p.p., costituisca, rispetto a quella de plano, non l'eccezione ma la regola, derogabile solo in presenza di espressioni normative quali «senza formalitą di procedura», «senza ritardo», «d'ufficio», e simili. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza pronunciata de plano con la quale, in sede di meritņ, era stato provveduto su di una richiesta di restituzione in termini, ex art. 175 c.p.p., per l'impugnazione di una sentenza contumaciale).