(massima n. 1)
Secondo il disposto dell'art. 409 nuovo c.p.p., nel caso in cui non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., il Gip è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio - che va celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 stesso codice - all'esito della quale si prospettano tre alternative, poiché il giudice può accogliere la richiesta di archiviazione, o chiedere al P.M. di svolgere nuove indagini, ovvero, infine, disporre che lo stesso P.M. formuli l'imputazione nel termine di dieci giorni. L'inosservanza delle forme prescritte dal ricordato art. 127 comporta la nullità del provvedimento emesso al termine dell'udienza a mente del comma quinto di tale articolo; nullità deducibile con ricorso per cassazione ai sensi del successivo comma settimo e dell'art. 606, comma primo, lett. c), benché il comma sesto del predetto art. 409 preveda espressamente la ricorribilità per cassazione della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, tale norma non ha certo inteso escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri due tipi di provvedimenti adottabili nell'udienza camerale. Ne consegue che anche l'ordinanza con la quale è stata disposta la formulazione dell'imputazione è ricorribile per cassazione nelle ipotesi di inosservanza delle regole del contraddittorio.