(massima n. 1)
La puntuale lettura della sentenza 31 gennaio 1991, n. 45 della Corte costituzionale e il disposto dell'art. 127, terzo comma, in riferimento all'art. 309, ottavo comma, c.p.p., rendono palese che non esiste il diritto dell'interessato detenuto in un luogo esterno al circondario, ad essere sentito nell'udienza camerale fissata per il riesame della misura cautelare, ma, piuttosto, che è stato riconosciuto al giudice di valutare l'opportunità di fare eccezione alla regola generale dell'audizione da parte del giudice di sorveglianza a richiesta (che costituisce, in tal caso, un vero e proprio diritto), per evitare di dare ingresso ad istanze meramente defatigatorie, intese ad ottenere il superamento dei termini per la pronuncia. (Fattispecie nella quale la richiesta è stata ritenuta del tutto generica, essendosi limitato l'istante a chiedere di comparire, senza specificazioni di sorta e senza avvalersi del diritto di essere intanto sentito dal giudice di sorveglianza).