(massima n. 1)
La restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non pił necessari a fini di prova deve essere disposta su richiesta dell'interessato, oltre che d'ufficio, dal pubblico ministero durante le indagini preliminari con decreto che č soggetto ad opposizione nelle forme dell'articolo 127 c.p.p. e, successivamente, con ordinanza emessa de plano, ma passibile di incidente di esecuzione, da parte del giudice di merito che procede.