(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilitą, da difensori iscritti nell'apposito albo, non muniti, a tal fine, di procura speciale ad hoc ai sensi dell'art. 126 c.p.p.; a tal fine č infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalitą previste dall'art. 101, comma primo c.p.p. e 96, comma secondo c.p.p.