(massima n. 2)
L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto dello jus novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può, invece, essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la prima il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca, con efficacia di giudicato, beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale. (Nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, a fronte della richiesta dell'attore diretta ad ottenere la verifica dell'autenticità di una scrittura privata di compravendita immobiliare al fine di far dichiarare l'avvenuto trasferimento del bene in suo favore, aveva qualificato come eccezione riconvenzionale, e quindi proponibile per la prima volta in appello, la deduzione del convenuto, che aveva eccepito la carenza di interesse dell'attore, sul rilievo che il contratto suddetto era invalido per vizio di consenso del venditore, in dipendenza della mancata osservanza dell'art. 320 c.c.).