(massima n. 1)
La norma di cui all'articolo 123 c.p.p. è una norma di garanzia diretta ad evitare che il detenuto — che abbia presentato al direttore del carcere le impugnazioni, le dichiarazioni, e le richieste nei termini di legge — possa essere dichiarato decaduto, ma non può produrre conseguenze giuridiche anche in relazione ad adempimenti previsti dalla legge per scopi diversi. Ne consegue che la richiesta di riesame presentata dal detenuto al direttore del carcere non può incidere sulla determinazione del “dies a quo” previsto dall'articolo 309, quinto comma, c.p.p. che comincia a decorrere solo dal momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame.