(massima n. 2)
In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento emesso in sede di riesame deve ritenersi «mancante» non soltanto nell'ipotesi-limite di inesistenza di qualsiasi argomentazione, bensì anche allorché, a fronte di specifici ed articolati motivi di gravame, il giudice del riesame ometta di valutare detti motivi, limitandosi o a riprodurre talune delle argomentazioni del primo giudice ovvero a fare generico riferimento «... alla motivazione dell'ordinanza impugnata».