(massima n. 1)
L'art. 123 c.p.p., stabilendo che le dichiarazioni e richieste degli imputati detenuti o internati possano essere presentate alla direzione dell'istituto ove si trovano ristretti, ed abbiano efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autoritą giudiziaria, comporta che quest'ultima debba considerarsi informata, nel momento stesso in cui l'interessato formula una richiesta ad essa diretta, del suo stato di detenzione. Ne consegue che deve considerarsi nulla, secondo il disposto dell'art. 178 lett. c) c.p.p., la dichiarazione di contumacia intervenuta dopo che l'imputato, detenuto per altra causa, abbia formalizzato presso la direzione dell'istituto carcerario una richiesta specificamente concernente il giudizio in corso, ancorché il provvedimento risulti deliberato prima che il giudice procedente avesse avuto notizia della richiesta stessa.