(massima n. 1)
Il decreto con il quale la Corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo, impartisca disposizioni inerenti al rapporto tra genitori e figli naturali minori, secondo la previsione dell'art. 317 bis c.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nemmeno per la parte in cui abbia esplicitamente o implicitamente affermato (o negato) la giurisdizione, dato che, le suddette disposizioni, modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile e non idonee, quindi, ad incidere in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non hanno natura decisoria e che tale connotazione si estenda necessariamente alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa (nella specie, la Corte d'appello aveva confermato la decadenza della madre dalla potestà sulle figlie minori ed aveva affidato queste ultime al padre, sul presupposto che la genitrice, avendole condotte con sé in Israele, non aveva fatto più ritorno in Italia, sicché le minori erano state riconsegnate al padre solo a seguito di un provvedimento dell'A.G. israeliana, emesso ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980. La madre aveva, dunque, proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la giurisdizione sulla richiesta di decadenza dela potestà spettava al giudice israeliano e non a quello italiano. Le Sezioni Unite della S.C., nel pronunciare il massimato principio, hanno dichiarato inammissibile il ricorso).