(massima n. 1)
Tutti gli atti processuali compiuti, in un territorio nel quale č insediata una minoranza linguistica riconosciuta, nella lingua, diversa da quella italiana, ivi dominante, devono essere tradotti in italiano, a pena di nullitā, in caso di proseguimento del procedimento al di fuori di quel territorio. (Fattispecie nella quale, nel giudizio di rinvio, celebratosi, a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, gli atti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo del dibattimento svoltosi nella regione Trentino-Alto Adige non erano stati tradotti in lingua italiana).