(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 108 comma primo c.p.p., cosģ come modificata dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 60, nel prevedere che il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del provvedimento, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilitą o abbandono della difesa, ha riguardo esclusivamente alle situazioni che privano l'imputato del difensore in maniera stabile, ma non trova applicazione nel caso in cui il difensore d'ufficio sia chiamato a sostituire il collega temporaneamente assente.