(massima n. 1)
In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma solo del danno effettivamente derivatole dal mendacio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno determinato dall'instaurazione del processo nei confronti della parte lesa)